Onorevoli Colleghi! - Con il presente progetto di legge si è voluto innanzitutto abrogare la nuova normativa in materia di tossicodipendenze introdotta nella scorsa legislatura attraverso un maxi-emendamento del Governo al decreto-legge n. 272 del 2005, inizialmente inerente esclusivamente alle Olimpiadi invernali di Torino. Le modifiche apportate al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dalla legge di conversione del citato decreto-legge (legge n. 49 del 2006) costituiscono, infatti, la massima espressione di come il proibizionismo generi mostri, anche e innanzitutto giuridici.
      Contestualmente, con il progetto di legge vengono proposte numerose modifiche al citato testo unico, in cui sono riassunte molte delle ipotesi di riforma che i radicali hanno avanzato, dal 1965 ad oggi, nei confronti del regime proibizionista vigente relativo ad alcune sostanze stupefacenti.
      Di seguito si riporta un succinto elenco delle riforme proposte:

          1) separazione del mercato della cannabis e derivati da quello delle altre droghe, mediante un regime di autorizzazione speciale per il complesso delle attività economiche inerenti tale mercato (articolo 6).

 

Pag. 2

Pur demandando al Governo la regolamentazione di tale regime, i proponenti fissano un criterio significativo: la produzione di cannabis e derivati per autoconsumo è soggetta unicamente alla notifica all'autorità locale di pubblica sicurezza. È così ribaltato lo stato delle cose attuale, basato sull'assunto «si fa, ma non si dice». La coltivazione, lo smercio e il consumo di cannabis e derivati sono un fenomeno di massa che interessa milioni di cittadini italiani, sostanzialmente tollerato dalle autorità, che sporadicamente intervengono a caso, secondo modalità che ricordano molto l'istituto militare della «decimazione»: un consumatore su dieci (in realtà, uno su cento) viene colpito con la segnalazione al prefetto, con il ritiro della patente di guida, con l'invio al servizio per le tossicodipendenze (SERT) per effettuare trattamenti inesistenti.
      Si mira, inoltre, a eliminare un sistema intollerabile nella sua ipocrisia e inefficacia, abolendo anche le sanzioni amministrative previste dall'articolo 75 del citato testo unico e le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (articolo 30) che sono utilizzate non per colpire, giustamente, chi guida in stato di alterazione provocato da sostanze stupefacenti o psicotrope o da alcool ma, soprattutto, chi ha fumato in passato cannabis e derivati (i controlli delle urine provano uno stato di tossicodipendenza attuale);

          2) istituzione di programmi di somministrazione controllata di eroina ai cittadini tossicodipendenti, all'interno delle politiche di riduzione del danno (articoli 3 e 25). Tali programmi sono parte integrante delle politiche sulle tossicodipendenze del Governo svizzero, dopo aver superato positivamente la fase della sperimentazione ed essere stati avallati dai cittadini grazie a due referendum. Il presente progetto di legge incarica il Ministro della salute di promuovere programmi analoghi nelle tre maggiori città italiane e crea le condizioni giuridiche affinché ciascuna regione e provincia autonoma possa istituirli a sua volta. Ad essere incentivato, anche con adeguati stanziamenti finanziari, è tutto il complesso degli interventi di riduzione del danno, fra cui l'istituzione di «narcosalas» che permettano ai consumatori di «eroina di strada» di assumerla, almeno, in condizioni igienico-sanitarie accettabili, e la creazione di «unità mobili» per l'analisi legale delle droghe sintetiche, al fine di tutelare in qualche modo le migliaia di consumatori di tali sostanze dalle speculazioni degli spacciatori. La proposta di legge tende, infine, a far emergere a tutti i livelli (centrale, regionale e locale) la presenza e l'attività dei gruppi di auto-aiuto e delle associazioni di difesa dei tossicodipendenti;

          3) ampliamento dell'ambito di applicazione della cosiddetta «legge Veronesi» sulla terapia del dolore (legge 8 febbraio 2001, n. 12, recante «Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore») anche al campo della cura delle tossicodipendenze e snellimento delle procedure burocratiche (articolo 9);

          4) abrogazione delle disposizioni tendenti a restringere l'utilizzo dei trattamenti metadonici e contestuale tentativo di incrementarne la praticabilità, soprattutto all'interno degli istituti di prevenzione e pena (articolo 2).

      Da sottolineare, infine, i seguenti ulteriori punti del progetto di legge:

          a) massima pubblicizzazione dei dati elaborati in materia dalle amministrazioni tramite lo strumento informatico;

          b) controlli sull'organizzazione e sull'attività delle comunità terapeutiche per evitare eventuali situazioni di sfruttamento degli ospiti;

          c) soppressione e abrogazione delle norme del testo unico ormai superate con contestuale adozione di un nuovo testo coordinato.

 

Pag. 3